Codici Natura Operazione

Il campo Natura Operazione, anche detto Natura IVA, indica la natura delle operazioni che:
  • Non rientrano tra quelle imponibili IVA, come operazioni escluse, non soggette, non imponibili o esenti IVA.
    Sono imponibili IVA ma:
  • appartengono a regimi speciali IVA, come il regime del margine, o a regimi che non prevedono l'esposizione dell'IVA, come il regime forfettario.
  • Sono soggette a inversione contabile.
In sintesi, la Natura Operazione è richiesta quando il campo Aliquota IVA non viene valorizzato.
La corretta indicazione della natura dell'operazione è necessaria per garantire la trasmissione e la lavorazione della fattura da parte del Sistema di Interscambio (SDI), fornendo un maggiore livello di dettaglio, come di seguito illustrato.
CODICE
DESCRIZIONE
TIPO OPERAZIONI
N1
escluse ex art.15 del DPR 633/72
Operazioni escluse art. 15 DPR 633/72: interessi di mora, anticipazioni in nome per conto della controparte, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali
N2.1
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72

Prestazioni di servizi, non soggette a IVA per mancanza del requisito di territorialità. Alcuni esempi sono:

  • Servizi forniti: servizi generici offerti a soggetti passivi dell'UE o extra-UE (art. 7 ter DPR 633/1972), oppure relativi a beni immobili situati fuori dal territorio italiano, come perizie, servizi di agenzia o prestazioni alberghiere (art. 7 quater c.1 lett. a) DPR 633/1972). Per i servizi resi a soggetti UE, è necessario indicare "inversione contabile" nel blocco <AltriDatiGestionali>.
  • Servizi ricevuti: ad esempio, servizi alberghieri o di ristorazione forniti all'estero (art. 7 quater c.1 lett. a) e c) DPR 633/1972).

Cessioni o acquisti di beni, non soggette a IVA per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come ad esempio la vendita o l'acquisto di beni immobili situati fuori dal territorio italiano.

N2.2
non soggette – altri casi
Fatture emesse o ricevute da contribuenti che operano in regime forfettario o dei minimi.

Operazioni che non richiedono l'emissione di fattura, come ad esempio:
a) Transazioni relative a denaro, crediti in denaro, terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972)
b) Operazioni in regime monofase (art. 74 DPR 633/1972), come la vendita o l'acquisto di prodotti soggetti a monopolio o schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti).
N3.1
non imponibili – esportazioni
Esportazioni dirette e indirette, incluse quelle improprie, in cui il trasporto o la spedizione sono a carico del cessionario non residente o avvengono per suo conto (art. 8 c.1 lett. a), b) e b-bis) del DPR 633/72), comprese le operazioni triangolari.
N3.2
non imponibili – cessioni intracomunitarie
Vendite e acquisti di beni all'interno dell'Unione Europea (artt. 41 e 42 DL 331/1993), comprese le operazioni triangolari.
N3.3
non imponibili – cessioni verso San Marino
Art. 71 DPR 633/1972
N3.4
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
Servizi internazionali o legati al commercio internazionale, sia forniti che ricevuti (art. 9 DPR 633/72).
N3.5
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
Vendite a o acquisti da esportatori abituali, effettuate dopo la ricezione o l'invio della loro dichiarazione d'intento (art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72). 
N3.6
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
 
N4
esenti
Operazioni esenti, come:
  • Transazioni esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, ad esempio prestazioni sanitarie, educative, e simili
  • Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993).
N5
regime del margine / IVA non esposta in fattura
Operazioni soggette al regime speciale dei beni usati (Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, articoli 36 e seguenti), come ad esempio la vendita di un’autovettura usata o operazioni nel settore editoriale:
  • Vendite o acquisti di beni usati, opere d’arte, oggetti d'antiquariato o da collezione, con il regime speciale previsto (artt. 36 e seguenti DL 41/95), come nel caso di acquisti da un concessionario di auto.
  • Transazioni con IVA inclusa ma non evidenziata in fattura, come nel caso delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale (art. 74 ter DPR 633/1972). In questi documenti va indicato “regime del margine – agenzie di viaggio” (art. 21, c. 6, lett. e) DPR 633/1972) e il campo "Imponibile Importo" deve riportare il valore comprensivo di IVA (vedi pagina 11 delle specifiche tecniche).
N6.1
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
 
N6.2
inversione contabile – cessione di oro e argento
 
N6.3
inversione contabile – subappalto nel settore edile
 
N6.4
inversione contabile – cessione di fabbricati
 
N6.5
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
 
N6.6
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
 
N6.7
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
 
N6.8
inversione contabile – operazioni settore energetico
 
N6.9
inversione contabile – altri casi
Per altre tipologie di operazioni non incluse nelle categorie sopra elencate. Il codice NON deve essere impiegato per i servizi resi a committenti UE, per i quali è necessario utilizzare il codice N2.1.
N7
IVA assolta in altro stato UE
Operazioni riguardanti vendite a distanza e servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici.
  • Vendite a distanza (regolate dall’articolo 41, c.1, lett. b) DL 331/1993), quando l’importo delle vendite effettuate in un altro Stato UE ha superato i 100.000 € nell'anno precedente o supera tale soglia nell’anno in corso, o in base alla diversa soglia stabilita dallo Stato interessato.
  • Servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinati dagli articoli 7-sexies, lett. f) e g), e 74-sexies del DPR 633/1972), nel caso in cui un contribuente residente in Italia abbia aderito al regime MOSS (Mini One Stop Shop) – sia in Italia che in altri Stati UE. Anche se esonerato dall’emissione della fattura, il contribuente può comunque emetterla con l’aliquota e l’imposta dello Stato del consumatore finale, compilando con "0" i campi Aliquota e Imposta.
Per una corretta applicazione chiedi sempre al tuo commercialista